In data 13.07.2021 l’Ordine ha adottato il Regolamento disciplinante l’accesso documentale, l’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato.

In data 18.04.2023 l’Ordine ha revisionato e aggiornato il Regolamento disciplinante l’accesso documentale, l’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato.  (delibera n. 60/2023 dd. 18.04.2023)

Accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, co.9 bis l.241/90)

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE

La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)  dott. Claudio Valerio.

L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il Modulo richiesta accesso civico al RPCT, ed inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: rpct@opibz.it .

In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, dott. Maurizio Pilia all’indirizzo info@opibz.it che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del  proprio  diritto,  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  amministrativo  regionale  ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori (art. 5, co.2, l.241/190)

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L’istanza può essere trasmessa alla Segreteria all’indirizzo info@opibz.it compilando il Modulo richiesta accesso civico generalizzato; la richiesta può essere trasmessa anche via posta ordinaria all’indirizzo di via Maso della Pieve 4/a, 39100 Bolzano.  Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: bolzano@cert.ordine-opi.it.

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione compilando il Modulo opposizione del controinteressato e trasmettendolo con le modalità sopra individuate.

Istanza di riesame

L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. L’istanza di riesame può essere trasmessa nelle modalità sopra indicate compilando il Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato .

L’istanza può essere trasmessa per posta elettronica certificata e per mail al RPCT.

La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.


Registro degli accessi (Linee guida ANAC FOIA 1309/2016)

Registro degli accessi agli atti 2024

Registro degli accessi agli atti 2023

Registro degli accessi agli atti 2022

Registro degli accessi agli atti 2021


ultima modifica: 15 luglio 2024