L’applicazione della riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 nel conteggio disponibile sul portale COGEAPS avverrà automaticamente a partire dal 31 luglio 2022”
Tale bonus sarà visualizzabile all’interno della propria area riservata presente nel portale del Co.Ge.A.P.S.
Piattaforma ECM – Formazione continua
La formazione continua del personale sanitario rappresenta lo strumento per favorire il cambiamento dei comportamenti, rispettando gli obiettivi formativi nazionali, regionali ed aziendali programmati e garantendo nel tempo la qualità dell’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale. In Italia la Commissione nazionale per la Formazione Continua, istituita nel 2000, ha elaborato un programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) rivolto a tutto il personale sanitario, che prevede che l’ECM sia controllata, verificata, misurata, incoraggiata, promossa ed organizzata. Sostanzialmente il sistema ECM da un lato funge da garante sulla qualità e l’utilità degli eventi formativi a cui ogni singolo operatore è libero di partecipare autonomamente, tutelando la propria professionalità; dall’altro rappresenta il mezzo per ricordare ad ogni professionista il suo dovere, richiamato peraltro anche dal Codice Deontologico, di svolgere un adeguato numero di attività d’aggiornamento e di riqualificazione professionale.
La formazione continua è uno strumento importante di cambiamento dei comportamenti, individuali e collettivi necessari per promuovere lo sviluppo professionale, ma è anche una funzione specifica del sistema sanitario indispensabile a garantire nel tempo la qualità e l’innovazione dei suoi servizi.
L’attività di formazione continua è indispensabile per qualsiasi organizzazione che voglia mantenere efficaci ed adeguate le competenze e le conoscenze del personale. Questo aspetto si evidenzia, in particolare, nella sanità dove la variabile umana è la risorsa più importante per garantire performance di qualità. In secondo luogo nasce dalla convinzione che l’Educazione Continua in Medicina o ECM, rappresenti una grande opportunità di crescita, di miglioramento e di arricchimento culturale per il servizio sanitario nazionale e per tutte le sue componenti.
L’avere introdotto, dopo circa venticinque anni dalla nascita del servizio sanitario nazionale, un sistema obbligatorio di formazione continua per tutti i professionisti della sanità, significa aprire una nuova strada all’organizzazione sanitaria, che attraverso il diritto/dovere del singolo, mantiene efficienti e aggiornate le proprie conoscenze, contribuisce a realizzare una nuova cultura organizzativa e innesca un meccanismo istituzionale di rilevanza storica, con potenzialità positive enormi. Entra infatti in modo concreto nei processi di formazione del personale sanitario, anche se può prestarsi a pericolose devianze commerciali e burocratiche che nulla hanno a che fare con le finalità formative. La professionalità di un infermiere può venire definita da tre caratteristiche fondamentali, ovvero il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere), il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare) e il possesso di capacità comunicative e relazionali (l’essere). Il rapido e continuo sviluppo della medicina ed, in generale, delle conoscenze biomediche, nonché l’accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo infermiere mantenere queste tre caratteristiche al massimo livello: in altre parole mantenersi “aggiornato e competente”.
E’ per questo scopo che, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina; essa comprende l’insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità.
In Italia il programma ECM si basa sull’acquisizione di crediti formativi attraverso la partecipazione a iniziative accreditate ECM. Le tipologie di formazione sul campo più frequenti per gli infermieri sono l’addestramento, i tirocini (o stage) presso strutture residenziali o formative, la partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro per progetti di miglioramento, l’audit clinico-assistenziale e la partecipazione a progetti di ricerca.
Per sottoporle all’accreditamento ECM è necessario che anche queste iniziative siano progettate e valutabili nel loro impatto formativo.
Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica e deve essere controllato, verificato e misurabile; inoltre, deve essere incoraggiato, promosso ed organizzato. E’ esonerato dall’obbligo dell’E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica).
Si riportano di seguito domande e risposte comuni in materia di educazione continua in medicina, precisando che per ragioni di competenza e attualità il sito di riferimento è quello dell’Age.Na.S., dove nella sezione normativa, all’indirizzo http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx, sono riportati i documenti che regolano la materia.
CORSI DI AGGIORNAMENTO E FAD:
Con il termine “aggiornamento” si intende un processo il cui scopo è acquisire conoscenze nuove ed evitare che quelle in possesso del professionista, che su di esse basa le proprie scelte operative e i propri modelli di intervento, risultino obsolete.
L’aggiornamento ha quindi una dimensione prevalentemente informativa, estesa a tutte le branche a cui un professionista può essere interessato, senza alcun tipo di filtro e senza che esso sia mirato prioritariamente sui settori cognitivi carenti o gli aspetti che hanno maggiore rilevanza nella pratica professionale.
L’acquisizione di una nuova conoscenza si deve tradurre in un cambiamento della performance, in quanto il professionista può avere delle difficoltà ad abbandonare le vecchie procedure in mancanza di un’adeguata preparazione all’elaborazione della novità e al cambiamento operativo. Gli eventi organizzati che possono rientrare nel programma di E.C.M. appartengono a due grandi categorie: le attività formative residenziali e le attività formative a distanza.
1. Attività formative residenziali: sono la modalità di formazione più tradizionale e diffusa: per partecipare a queste attività l’utente deve recarsi nella sede in cui esse vengono svolte. Esse consistono in:
- congresso/simposio/conferenza/seminario
- tavola rotonda
- conferenze clinico – patologiche
- consensus meeting interaziendali
- corsi di formazione e/o applicazione in materia di costruzione, disseminazione ed implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici
- corso di aggiornamento tecnologico e strumentale
- corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale
- progetto formativo aziendale
- corso pratico per lo sviluppo di esperienze organizzativo-gestionali
- frequenza clinica con assistenza di tutore e programma formativo presso una struttura assistenziale
2. Attività formative a distanza: si tratta di programmi per i quali l’utente non deve spostarsi sul luogo di lavoro o dal domicilio, da svolgersi sia in gruppo che individualmente, usando materiale cartaceo o informatico. Per questi programmi di formazione a distanza è previsto un sistema di valutazione con un livello minimo di apprendimento; in altri termini, l’utente deve superare un “test” che comprovi il raggiungimento di un certo livello di apprendimento.
L’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e di internet servono per migliorare la qualità dell’apprendimento agevolando l’accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza. Questo è un passaggio culturale importante perché per molti anni, specialmente la formazione a distanza (FAD) nelle sue varie forme è stata percepita come un ripiego, una seconda scelta rispetto alla formazione di presenza. Ora invece appare evidente che l’e-learning, sia pure a certe condizioni, si propone in modo credibile come il contesto di apprendimento di riferimento nelle società complesse, in continua e veloce trasformazione e ad alta intensità di conoscenza. Le attività formative a distanza sono state accreditate nel secondo semestre del 2002 ed è da intendersi tale anche la formazione residenziale integrata con sistemi di videoconferenza.
ECM-le-nuove-regole-per-i-professionisti
L’E.C.M. al tempo di Covid. Le delibere della Commissione nazionale sulle regole durante la pandemia
Una serie di delibere datate 4 febbraio, ma pubblicate sul sito della Commissione nazionale ECM il 2 marzo, modificano i criteri di Educazione medica continua in funzione della pandemia.
In particolare, per i professionisti sanitari, è previsto che per l’applicazione della delibera sul recupero del debito formativo pregresso (delibera 18 dicembre 2019), non sia possibile applicare le riduzioni previste nel “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, al professionista che abbia proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con “data di fine evento” fino al 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda invece la possibilità di spostamento dei crediti, dopo la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti di recupero dell’obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale.
Per la riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017, la delibera chiarisce che per il triennio 2014-2016 è di 25 crediti; l’obbligo formativo (75 crediti per triennio 2017-2019), si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti; per tutti i professionisti che avrebbero dovuto per il triennio 2017-2019, ottenere un numero di crediti minore di 150, la riduzione è della metà dell’obbligo formativo; professionisti che hanno conseguito un numero di crediti superiore all’obbligo formativo possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti in eccedenza.
Altra delibera riguarda chi è in pensione e svolge saltuariamente l’attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.
Questi soggetti, per avere diritto all’esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria. La riduzione dell’obbligo formativo individuale è calcolata in 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale, nel limite del!’ obbligo formativo individuale triennale.
Se l’attività professionale poi non dovesse essere più saltuaria, tornerebbe di nuovo l’intero obbligo formativo individuale triennale.
Per i provider è previsto che fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e comunque in presenza di specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino numericamente la partecipazione, è consentito l’utilizzo di modalità di collegamento in videoconferenza per gli utenti che si connettano individualmente.
Precisazioni anche per quanto riguarda la Formazione sul Campo (FSC)
Questa si caratterizza per lo svolgimento in “contesti lavorativi qualificati”, secondo quanto stabilito dai “Criteri di attribuzione dei crediti alle attività ECM”.
Si tratta di attività di formazione che hanno luogo all’interno del contesto lavorativo del discente e al quale sono strettamente connesse, finalizzate a migliorare le competenze professionali nello specifico ambito di pertinenza.
“Considerato, dunque, che la formazione sul campo (FSC) esplica la propria efficacia negli ambiti lavorativi ove quotidianamente il personale sanitario si trova ad operare – spiega la Commissione nazionale – la stessa appare esulare dal divieto di svolgimento di ‘convegni, congressi e altri eventi’ statuito dal DPCM del 14 gennaio 2021, all’art. 1, co. 10, l. o).
A tal riguardo si rappresenta che le circolari del Ministero della salute del 23 giugno 2020 e del 7 gennaio 2021, in materia di ‘indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione In sicurezza dei soccorritori’, specificano che ‘la formazione continua del personale sanitario dei sistemi di emergenza territoriale non può essere sospesa o rimandata, per evidenti motivi di mantenimento della capacità operative’.
Resta ferma la responsabilità del provider nell’organizzazione e nell’erogazione dell’evento FSC che deve avvenire nel rigoroso e completo rispetto delle prescrizioni adottate dalle competenti autorità in materia di gestione dell’emergenza sanitaria in atto”.