L’Ordine Professionale
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (Legge Lorenzin)
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019)
(GU n.25 del 31-1-2018) Vigente al: 15-2-2018
L’articolo 4 opera una revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.
Come prima innovazione rispetto alla normativa vigente istitutiva degli Ordini il ddl prevede una nuova definizione degli Ordini che vengono definiti come “enti pubblici non economici”, che “agiscono quali organi sussidiari (superando così la tradizionale definizione di “enti ausiliari” utilizzata di norma finora ndr.) dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale” e durano in carica quattro anni.
E questa è solo una delle definizioni specifiche sulla natura giuridica degli Ordini sanitari che ora vengono messe nero su bianco entrando nel merito della loro natura economica e patrimoniale, del loro ruolo e delle loro funzioni.
Viene inoltre previsto che nel caso in cui il numero degli iscritti ad un albo sia superiore a 50 mila unità, il rappresentante legale dell’albo può richiedere al Ministero della Salute l’istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della Salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Cos’è un Ordine e come funziona
L’ordinamento italiano affida il compito di garantire il corretto esercizio delle professioni intellettuali agli Ordini professionali. Essi sono in primo luogo organismi a carattere associativo, istituiti per legge e dotati di personalità giuridica pubblica, costituiti da coloro che, in possesso dei titoli di abilitazione richiesti, svolgono una stessa attività lavorativa di natura intellettuale. In seconda istanza rappresentano l’ente/istituzione di diritto pubblico, dotato di ampia autonomia, al quale lo Stato demanda il perseguimento di finalità di pubblico interesse.
L’ambito territoriale di competenza degli Ordini è di norma la provincia; la Federazione Nazionale coordina gli Ordini provinciali ed è l’organismo che ha la rappresentanza nazionale degli infermieri italiani.
L’ordinamento delle professioni sanitarie individua quali organi dell’Ordine provinciale:
· l’assemblea degli iscritti all’Albo;
· il Consiglio direttivo;
· gli organi individuali (presidente, vice presidente, segretario, tesoriere);
· Collegio dei revisori.
L’assemblea è costituita da tutti gli iscritti agli Albi tenuti dall’Ordine ed ha la funzione di eleggere ogni tre anni (fino al 2020) i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori. Si riunisce una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Il Consiglio direttivo è eletto ogni tre anni (fino al 2020) ed è composto da un numero di membri che varia in rapporto al numero degli iscritti all’Albo. Ha il compito di:
· rappresentare e guidare il gruppo professionale. Il Consiglio è investito di tutti i poteri attribuiti all’Ordine per il governo della professione. Può essere sciolto quando non risulti in grado di funzionare regolarmente; lo scioglimento è disposto con decreto del ministero della Salute, sentito il parere della Federazione nazionale. Le attribuzioni del Consiglio direttivo di ciascun Ordine sono:
· compilare e tenere l’albo degli iscritti all’Ordine e pubblicarlo all’inizio di ogni anno;
· vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;
· designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
· promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
· dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possono interessare l’Ordine;
· esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti all’albo;
· interporsi nelle controversie tra sanitario e sanitario, o tra sanitario e persona o Ente a favore dei quali il sanitario abbia prestato la propria opera professionale, procurando la conciliazione delle vertenze o dando il suo parere.
Gli organi individuali sono quattro, vengono eletti dal Consiglio direttivo e rivestono particolare importanza perché ad essi è affidata la conduzione dell’attività quotidiana dell’Ordine e la proposizione al Consiglio direttivo delle linee d’azione e di ogni altra iniziativa.
- Il presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti e svolge tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal regolamento o dal Consiglio e delle quali è tenuto a curare l’esecuzione. Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine provinciale ed è membro del Consiglio nazionale.
- Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
- Il segretario è responsabile del regolare andamento dell’ufficio, che è diretto dal presidente. Cura l’archivio, i verbali delle adunanze dell’assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa, il registro dei pareri e gli altri registri istituiti per legge o per deliberazione del Consiglio.
- Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità della cassa e degli altri valori di proprietà dell’Ordine. Provvede alla riscossione delle entrate e del pagamento dei mandati di spesa nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato dall’assemblea. È pertanto responsabile del pagamento dei mandati irregolari o eccedenti. Deve tenere i registri per le somme riscosse contro quietanza, di entrata e uscita, dei mandati di pagamento e l’inventario dei beni mobili e immobili costituenti il patrimonio dell’Ordine.
Il Collegio dei revisori è l’organo preposto alla vigilanza sulla gestione contabile dell’Ordine e viene eletto dagli iscritti ogni tre anni (fino al 2020), insieme con il nuovo Consiglio Direttivo e al suo interno anch’esso elegge un presidente con il compito di coordinarne l’attività.
E’ composto da un presidente iscritto nel Registro ufficiale dei revisori dei conti (membro esterno) e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti all’albo. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione dell’ente, vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, accerta la regolare tenuta della contabilità, effettua le verifiche di cassa, approva in sede di assemblea annuale degli iscritti i bilanci preventivi e consuntivi e riferisce al Consiglio Direttivo su eventuali irregolarità amministrative e contabili, con eventuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
Su convocazione del Presidente, i Revisori assistono alle riunioni del Consiglio.
N.B.: I termini relativi a persone che nel presente sito compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile.