Il 30 dicembre, alla scadenza della data ultima, per poter assolvere all’obbligo, in tema di debito formativo, sono arrivate due novità: la prima riguarda i crediti relativi alla radioprotezione e la seconda la proroga del tempo utile per poter raggiungere il numero dei crediti mancanti all’assolvimento dell’obbligo formativo.

Proroga: con il decreto Mille proroghe, pubblicato in Gazzetta ufficiale, il triennio formativo, 2020-2022, muta in quadriennio, ovvero 2020-2023 (il sito della Co.Ge.A.P.S. non è stato ancora aggiornato). Questo vale a dire, che la data ultima per soddisfare l’obbligo formativo non è più il passato 31 dicembre 2022, ma il 31 dicembre 2023.

Bonus 50 crediti. L’art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), recita : I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività  professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.

Questo vuol dire, che i 50 crediti bonus già accreditati, valgono per tutto il quadriennio 2020-2023. NON vengono accreditati ulteriori 50 crediti bonus.

Crediti Radioprotezione: se allo scadere del 31 dicembre 2022, molti credevano che raggiunto il numero di crediti richiesti, fossero in regola, sbagliavano. Infatti, la FNOPI., Ordine delle Professioni Infermieristiche, in data 12 Dicembre 2022, ha emanato una circolare, la numero 99/2022, inviata ai Presidenti delle varie Provincie, precisando che tutti i professionisti sanitari, devono aver assolto i crediti specifici in materia di radioprotezione, non solo gli addetti ai lavori. La circolare FNOPI evidenzia che tutti i sanitari che operano in ambiti connessi con l’esposizione medica sono tenuti ad eseguire, in ogni caso, corsi di formazione continua in materia di radioprotezione. Per quanto riguarda specificatamente gli infermieri e gli infermieri pediatrici i crediti specifici devono rappresentare, inoltre, almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio.

Alla luce del Mille Proroghe, anche questo obbligo, va assolto entro il 31 dicembre 2023.

Obbligo Ecm. Ci sarà un anno in più per mettersi in regola col passato ma nuovo triennio formativo parte in ogni caso da gennaio 2023

È quanto prevede un emendamento al Dl Milleproroghe appena approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Ci sarà tempo fino al 31 dicembre per mettersi in regola con i crediti mancanti. Ma viene confermata la decorrenza dal 1° gennaio per il nuovo triennio formativo 2023-2025.

08 Febbraio 2023

Arriva una novità per quanto riguarda l’obbligo formativo dei professionisti sanitari nel Milleproroghe. Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno approvato l’emendamento a prima firma del presidente della commissione Affari sociali e Sanità, Francesco Zaffini, che consente di mettersi in regola con l’obbligo formativo del triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023.

Quello che era stato definito un “quadriennio” dalla prima bozza, si conferma invece un triennio (2020-2022) con un anno in più di proroga (2023). Fino al 31 dicembre 2023, sarà ancora possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro la scadenza prevista dello scorso anno.

La misura, inoltre, prevede per tutti i professionisti sanitari l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023. In contemporanea con la proroga del precedente. L’emendamento chiarisce il dubbio dei tanti professionisti in regola con i crediti del triennio 20-22, che si domandavano se la proroga impedisse l’inizio del nuovo triennio. Ora si legge nero su bianco che tutto si svolgerà regolarmente.

In aggiunta, l’emendamento prevede una “proroga” anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19). La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo ECM per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Questo recupero sarà permesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini previsti, e già trascorsi.