DPCM del 4 febbraio 2022 relativo alla Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, preso atto dell’attuale complesso normativo e delle circolari emanate dal Ministero della salute in tema di vaccinazioni e certificazioni, ha reso la Piattaforma Nazionale DGC l’unico strumento di raccolta a livello nazionale delle informazioni relative alle vaccinazioni e alle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19 (esenzioni definitive o temporanee che siano) chiarendo sia da un punto di vista terminologico che da un punto di vista applicativo molti dei problemi riscontrati anche dagli Ordini nell’ultimo mese.
Il citato DPCM all’art. 1 chiarisce quanto segue:
a) «Piattaforma nazionale digital green certificate(Piattaforma nazionale-DGC)», di seguito PN-DGC, per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, interoperabili a livello europeo, e delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: sistema informativo nazionale di cui agli articoli 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni verdi COVID-19 e di certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;
b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
c) «vaccinazione»: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all’art. 9 decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
d) «certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19»: la certificazione rilasciata, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende e degli enti dei servizi sanitari regionali, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta dell’assistito, dai medici USMAF o dai medici SASN, che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
L’art. 2 stabilisce che il decreto disciplina le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzioni dalla vaccinazione e consentirne la verifica digitale.
A seguito della trasformazione della Piattaforma quindi operata dal citato DPCM la Piattaforma stessa riporterà non solo i dati relativi alle avvenute vaccinazioni, ma anche i dati riportati nelle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione.
Ai sensi dell’art. 3 del DPCM la Piattaforma rilascia le certificazioni di esenzione con le stesse modalità già previste per certificazioni verdi COVID indicando la data di inizio validità della certificazione di esenzione e la data di fine di validità di esenzione della certificazione ove prevista basandosi sui dati forniti attraverso interconnessione con il sistema TS (tessera sanitaria).
Gli Ordini però non hanno la possibilità di vedere tali specifiche ma vedranno la variazione del semaforo con l’alert semaforo variato.
Inoltre, secondo l’art. 5 del DPCM dalla data di efficacia del decreto (7 Febbraio) le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale entro il 27 febbraio; le certificazioni di esenzioni precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero sono riemesse in modalità digitale ai sensi del DPCM (su richiesta di interessato al Medico certificatore indicato dallo stesso DPCM). Decorso tale termine cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea con la conseguenza che gli OPI non dovranno più acquisire documenti medici di alcun genere procedendo alla verifica esclusivamente sulla Piattaforma. Pertanto, qualora un iscritto pretenda di dimostrare la soggettiva esenzione con documenti medici di vario genere l’Ordine dovrà limitarsi ad invitare l’interessato a recarsi dal Medico certificatore affinché lo stesso provveda a riemettere il certificato in modalità digitale caricandolo sulla Piattaforma.
Si ricorda infatti che ai sensi del DL 172 convertito nella Legge 3/2022 gli Ordini eseguono le verifiche ai fini della sospensione “avvalendosi della Piattaforma Nazionale DGC” coordinando tale previsione con il nuovo DPCM. È evidente quindi che anche le esenzioni dovranno essere verificate esclusivamente sulla piattaforma.
A seguito dell’emanazione del DPCM e delle modifiche di operatività della Piattaforma già implementate l’Ordine riceverà quindi il dato “semaforo verde” non solo nel caso di avvenuta vacci-nazione ma anche nel caso di esenzione della vaccinazione (a seguito di malattia o per altra causa) direttamente dalla Piattaforma.
Inoltre si segnala che l’art. 10, comma 5 del citato DPCM, prevede espressamente che in caso di possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazioni in corso di validità, che a norma del DPCM risulterà dalla Piattaforma, “le verifiche del rispetto dell’obbligo vaccinale effettuate con le modalità automatizzate scritte negli allegati G, I, L e M (allegato che disciplina gli accertamenti degli Ordini professionali) del DPCM 17/6/2021 forniscono il medesimo esito del caso di avvenuta vaccinazione”.
Tale previsione determina la cessazione di efficacia di una sospensione ex DL 172 già operata in caso di semaforo verde per esenzione vaccinale come se si trattasse di avvenuta vaccinazione.
In ragione di quanto sopra esposto gli Ordini qualora verifichino sulla Piattaforma una varia-zione di stato da semaforo rosso a semaforo verde di un soggetto già sospeso dovranno procedere tempestivamente alla cessazione di efficacia della sospensione dandone comunicazione al sanitario e alla Federazione.
A seguito di diverse segnalazioni SOGEI ha comunicato di aver provveduto in data 2 febbraio ad un aggiornamento della Piattaforma Nazionale – DGC nel senso che da tal data sono indicati come ‘rossi’ i guariti da COVID-19.