A seguito delle richieste pervenute a questa Federazione da parte degli OPI in merito all’eventuale applicazione della disciplina concernente l’obbligo formativo ECM in materia di radioprotezione per gli infermieri che esercitano la professione in ambienti esposti a rischio radiologico, si fa presente quanto segue.

Come noto, con il d.lgs. n. 31 luglio 2020, n. 101 è stata recepita dal legislatore nazionale la direttiva 2013/59/Euratom all’interno della quale sono contenute le principali indicazioni in tema di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

In ambito sanitario, tale normativa pone particolare attenzione alla protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle predette radiazioni nonché all’approfondimento delle conoscenze circa le procedure e le norme di radioprotezione.

Per quanto qui d’interesse, l’art. 162, c. 2, del d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 dispone che “I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con l’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri
di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell’ambito della formazione continua di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche”.

Il successivo comma 4 della predetta norma prevede, altresì, che “I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica,
gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare” (sottolineato aggiunto).

Dal combinato disposto dei commi sopra riportati, emerge con evidenza che tutti i sanitari che operano in ambiti connessi con l’esposizione medica sono tenuti ad eseguire, in ogni caso, corsi di formazione continua in materia di radioprotezione. Per quanto riguarda specificatamente gli infermieri e gli infermieri pediatrici i crediti specifici devono rappresentare, inoltre, almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio.

Si evidenzia, inoltre, che in ottemperanza al predetto art. 162 del d.lgs. del 31 luglio 2020, n. 101, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una delibera in materia di radioprotezione del paziente, pubblicata sul portale AgeNaS che si allega alla presente.

In particolare, viene precisato in detta delibera che per i professionisti coinvolti dall’obbligo in argomento, gli eventi formativi dovranno essere accreditati dai provider nell’obiettivo specifico riferito alla “radioprotezione del paziente”, ricompreso nel n° 27 “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”; i provider dovranno poi selezionare, nell’ambito dell’obiettivo n° 27, la voce “evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs. 101 del 2020”.

La Commissione Nazionale ECM dispone infine che, nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero dei crediti così raccolti non può superare il 20% dei crediti totali del triennio. Il professionista sanitario è tenuto a precisare, inoltre, all’interno dell’Allegato VIII, da inviare al CoGeAPS, se l’attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020-2022, alla “radioprotezione del paziente ex art 162 D.Lgs. 101 del 2020”.

Cordiali saluti

La Presidente
Barbara Mangiacavalli