Facendo riferimento alla problematica relativa ai professionisti sanitari mai vaccinati e che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV.2 e l’applicabilità del termine di differimento della vaccinazione obbligatorio di 180 giorni di cui alla circolare ministeriale n. 32884 del 21/7/2021 invece del termine di 90 giorni di cui alla circolare ministeriale 8284 del 3 marzo 2021, in forza della circolare FNOPI n. 57 dd 13/06/2022, ed in attesa della nuova circolare del Ministero della Salute, l’OPI di Bolzano comunica che:

  • per gli iscritti che al momento godono della cessazione temporanea della sospensione dall’esercizio della professione il termine finale è prorogato da 90 giorni a 180 giorni, fino a nuove indicazioni ministeriali;
  • gli iscritti ai quali è stata revocata la cessazione temporanea della sospensione dall’esercizio della professione perché trascorsi i 90 giorni sono riammessi al beneficio di cui all’art. 8 della Legge 52/2022 fino al termine di 180 giorni, in attesa delle nuove indicazioni ministeriali.

Il termine di 180 giorni decorre dal giorno del primo tampone positivo a SARS CoV-2.

Si rammenta che la cessazione temporanea della sospensione dall’esercizio della professione, avviene su istanza dell’interessato ai sensi dell’art. 8 DL 24/2022, coordinato dalla Legge 52/2022. Per maggiori informazioni scrivere a: info@opibz.it.

La sospensione riprenderà efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.